LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
 
1. È stabilito il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di contributo o di finanziamento che in precedenza si potevano inoltrare ai Comuni o alla Segreteria generale straordinaria, sulle diverse leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle domande intese ad ottenere i benefici richiamati dalla presente legge nonché alle domande intese ad ottenere i contributi in conto interessi e i contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati.