LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 
1. Al fine di valorizzare e diffondere la corretta esecuzione delle opere di recupero e restauro dei principali valori ambientali, storici e culturali connessi con l'architettura locale, danneggiati dal terremoto, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi da attuare per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, promuove la realizzazione di interventi-guida, che costituiscono significativa rappresentazione dell'azione regionale di settore nonché riferimento per metodologie di recupero e per un mirato uso dei materiali, anche in relazione alle diverse aree del territorio regionale.
2. Per l'attuazione del comma 1, la Segreteria generale straordinaria, d'intesa con la Direzione regionale dell'istruzione e cultura e con l'Ente sviluppo artigianato, individua gli interventi da realizzare nonché le relative modalità operative ed i soggetti esterni all'Amministrazione regionale da coinvolgere.
3. Per assicurare, nei singoli interventi, le finalità di valorizzazione e diffusione di cui al comma 1, possono essere stipulate convenzioni con associazioni professionali, enti ed istituzioni economiche, culturali e scientifiche, pubbliche e private, operanti nel territorio regionale.
4. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi che riguardano, di regola, il recupero-restauro dell'intero edificio, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei limiti di spesa.
5. I maggiori oneri per le finalità di valorizzazione e diffusione degli interventi di cui al comma 1, trovano copertura, nel limite di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998 e del bilancio di previsione 1996, che presenta la dovuta disponibilità.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 138, comma 39, L. R. 13/1998
2Parole sostituite al comma 5 da art. 138, comma 39, L. R. 13/1998