LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 68
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme i finanziamenti necessari per l'acquisto, l'adattamento e il completamento funzionale dell'edificio denominato "Ex Albergo Savoia" da adibire a sedi di edifici municipali e di attività formative e direzionali nell'ambito turistico-alberghiero.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo i finanziamenti necessari per la ristrutturazione e il consolidamento funzionale delle mura trecentesche e della Torre Rejtenbergher, danneggiate dagli eventi sismici, e dei siti attigui.
3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'opera anche per singoli lotti funzionali.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per gli interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Arta Terme, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 138, comma 43, L. R. 13/1998