LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 39
 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, si applicano altresì agli aventi diritto ai contributi annui costanti di cui all'articolo 16 della legge regionale 30/1988.
2. Il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura dell'otto per cento.
3. In deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 55/1986, i soggetti che già si trovino nelle condizioni di aver compiuto i sessant'anni di età e di essere già beneficiari di un contributo annuo costante, possono richiedere il beneficio della capitalizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 140, comma 56, L. R. 13/1998