LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 38
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, per il conseguimento dei benefici di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti di acquisto stipulati a seguito di specifiche autorizzazioni di competenza statale e tardivamente presentati, prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Con riferimento al comma 1, i provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi a fronte degli atti di acquisto ivi indicati.