LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 35
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 546/1977, limitatamente agli immobili realizzati con le provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni e agli interventi di recupero statico e funzionale di cui al capo II della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, attuati con intervento diretto dell'ente pubblico, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità o agibilità avuto riguardo alla normativa vigente all'atto del rilascio della concessione edilizia.