LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 20
 
1. Le disposizioni previste dall'articolo 130 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono estese, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti, agli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977, sempreché le unità ricostruite siano cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci di cooperative edilizie non oltre la data del 31 dicembre 1998.