LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 12
 (Determinazione del reddito annuo
agli effetti IRPEF)
1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 44/1993, la lettera e) è così sostituita:
<< e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile, agli effetti dell'IRPEF, inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare. >>.