LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 13
 (Maggiori oneri per l'Istituto autonomo per
le case popolari dell'Alto Friuli)
1. Per i maggiori oneri che ricadono sull'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli in applicazione delle presenti disposizioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto medesimo la somma di lire 100 milioni per l'esercizio 1996.
2. Agli stanziamenti per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo 1154 con la denominazione << Finanziamento all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli a fronte di maggiori oneri per la gestione patrimoniale degli alloggi di Cave del Predil e Riofreddo >>.
4. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvedere con lo storno di lire 100 milioni dal capitolo 1900 - competenza derivata.