LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2,
della legge regionale 34/1993)
1. In via di interpretazione autentica l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprietà della Regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data antecedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995.