LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 36

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1996
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 3
 Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di
intervento agevolato ai sensi della legge
regionale 36/1988)
1. Al fine di provvedere alla sanatoria delle domande di contributo avanzate da piccole imprese commerciali e di servizi ai sensi della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, pendenti al 31 dicembre 1995, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) sottoscrivere un prestito obbligazionario per un ammontare di lire 10.000 milioni, secondo il disposto di cui all' articolo 2, comma 1, che il Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA emetterà al fine di utilizzare la disponibilità di provvista globale per l' attivazione di finanziamenti agevolati a sanatoria delle operazioni dallo stesso poste in essere e per le quali le imprese interessate hanno pendenti domande di contributo;
b) erogare alla stessa società, per la successiva retrocessione alle imprese mutuatarie, un contributo straordinario per la liquidazione di un' agevolazione forfettaria atta a ridurre di 4 punti percentuali gli interessi sui finanziamenti oggetto di richiesta di benefici ai sensi della legge regionale 36/1988.

2. L'agevolazione decorre dalla data di stipula dei finanziamenti al 30 giugno 1996 per le imprese che possono accedere agli interventi di cui al punto a) e dalla data di stipula alla data di estinzione dei finanziamenti stessi per le altre imprese.
3. Il contributo straordinario di cui al punto b) viene calcolato in forma attualizzata al 30 giugno 1996 per le agevolazioni da corrispondere alle imprese sulle rate dei finanziamenti in essere scadenti dopo tale data.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 1, L. R. 13/1998