LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 36

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1996
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 7
 (Reimpiego dei fondi)
1. I rientri della provvista utilizzata per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono reimpiegati per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le eventuali somme che dovessero residuare a fronte degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono essere utilizzati, previa deliberazione della Giunta regionale, per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1.