Art. 6
(Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali per
l'ammodernamento degli esercizi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie per l'attivazione di finanziamenti, anche con operazioni di locazione finanziaria, a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici ed all'acquisto di attrezzature funzionali all'attività esercitata, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali.
2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie, derivanti del disposto di cui al comma 1, possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie e da società di locazione finanziaria all'uopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.
3. La Giunta regionale definisce con apposite direttive la procedura e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'
articolo 47 del decreto legislativo 385/1993.
4. Per le operazioni di locazione finanziaria l'intervento agevolativo è attivato con l'erogazione di un contributo in conto canoni, determinato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento effettuata ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.
6. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto negli articoli 4 e 5.