LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 35

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/09/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 14
 (Sostituzione dell'articolo 4 della
legge regionale 52/1980)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) un'unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l'indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b) un'unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri; due unità per i gruppi con più di quindici consiglieri;
c) un'unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri; due unità per i gruppi da cinque a quindici consiglieri; tre unità per i gruppi con più di quindici consiglieri.

2. Al personale delle segreterie dei gruppi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari. >>.