LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 35

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Abrogazione dell'articolo 22 della
legge regionale 53/1981)
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, L.R. 18/1996.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
 (Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari)
1. I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico- istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.
2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:
a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni e presentano ogni anno ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge e del relativo regolamento di esecuzione una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;
b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi dalla legge regionale 52/1980 e successive modifiche.

3. 
( ABROGATO )
(2)
3 bis. 
( ABROGATO )
4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 1996.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 44/1996 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/96, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
2Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
3Comma 3 bis abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013
Art. 14
 (Sostituzione dell'articolo 4 della
legge regionale 52/1980)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) un'unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l'indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b) un'unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri; due unità per i gruppi con più di quindici consiglieri;
c) un'unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri; due unità per i gruppi da cinque a quindici consiglieri; tre unità per i gruppi con più di quindici consiglieri.

2. Al personale delle segreterie dei gruppi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari. >>.

Art. 15
 (Integrazione dell'articolo 5 della
legge regionale 52/1980)
1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo il numero 2) del primo comma è aggiunto il seguente:
<< 2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato; >>.

Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 44/1996
2Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 18
 (Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6
della legge regionale 20/1996)
1. Alla Tabella A, riferita all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le equiparazioni:
I.A.C.P. - UdineVII qualifica funzionaleSEGRETARIO
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulanaoperatore professionale II CategoriaAGENTE TECNICO

sono sostituite dalle seguenti:
I.A.C.P. - UdineVII qualifica funzionaleconsigliere
Azienda Servizi Sanitari Bassa FriulanaV livellocoadiutore


2. In esito al disposto di cui al comma 1 ed ai fini delle relative procedure di inquadramento, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20/1996, decorre, per il personale interessato alla suddetta equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.