LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 35

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/09/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 18
 (Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6
della legge regionale 20/1996)
1. Alla Tabella A, riferita all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le equiparazioni:
I.A.C.P. - UdineVII qualifica funzionaleSEGRETARIO
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulanaoperatore professionale II CategoriaAGENTE TECNICO

sono sostituite dalle seguenti:
I.A.C.P. - UdineVII qualifica funzionaleconsigliere
Azienda Servizi Sanitari Bassa FriulanaV livellocoadiutore


2. In esito al disposto di cui al comma 1 ed ai fini delle relative procedure di inquadramento, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20/1996, decorre, per il personale interessato alla suddetta equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.