LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 34

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente << Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1997
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 3
1.
Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente:
<< 2. L'assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:
a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;
b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;
c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3. >>.