LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 6
 (Modificazioni dell'articolo 5 della
legge regionale 9/1996)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, la parola << contributi >> è sostituita dalle parole << assegnazioni straordinarie >>.
2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della legge regionale 9/1996, le parole << dei contributi >> sono sostituite dalle parole << delle assegnazioni straordinarie >>.
3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 9/1996, le parole << del contributo >> sono sostituite dalle parole << dell'assegnazione straordinaria >>.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/1996, le parole << i contributi devono essere commisurati >> sono sostituite dalle parole << le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate >>.
6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/1996, le parole << entro il 31 luglio 1996 >> sono sostituite dalle parole << entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 >>.
7.
All'articolo 5 della legge regionale 9/1996 il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico. >>.