LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 42
 (Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 155
della legge regionale 53/1981)
1. Il punto 3) del primo comma dell'articolo 155 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< 3) da quattro rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. >>.

2.
All'articolo 155 della legge regionale 53/1981, dopo il primo comma è inserito il seguente:
<< Qualora non si provveda alla designazione congiunta di cui al primo comma entro quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione medesima per la ritenuta dei contributi sindacali. >>.