LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 7
 (Modifiche alla legge regionale 26/1993)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 72 della legge regionale 9/1996, le parole << su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura, l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi e l'Assessore alle finanze >> sono sostituite dalle parole << su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >>.
2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole << 30 giugno 1996 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1996 >>.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole << su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >> sono sostituite dalle parole << su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >>.
4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla Rubrica n. 15 nel programma 0.6.1.
5. Tutti gli adempimenti regionali previsti dalla legge regionale 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono curati dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi.