LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 2
 (Istruttoria delle banche convenzionate)
1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è affidata l'istruttoria tecnico- amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative.
2. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.