LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 30

Interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del mese di giugno 1996. Seconda variazione di bilancio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 (Conferimento straordinario al Fondo regionale per la
protezione civile)
1. Al fine di consentire l'immediata attuazione di interventi urgenti e specifici nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del mese di giugno 1996, nelle zone di cui agli articoli 1 e 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo regionale per la protezione civile la somma di lire 5.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 18 - programma 1.2.2 - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione III - è istituito il capitolo 4151 (2.1.210.3.08.015) con la denominazione << Conferimento straordinario al Fondo per la protezione civile per l'attuazione ed il finanziamento di interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996 nelle zone di cui agli articoli 1 e 9, della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.
4. Al predetto onere di lire 5.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita dei Friuli-Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
5. Sul precitato capitolo 4151 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
6. Alla somma di lire 5.000 milioni iscritta sul capitolo 4151 si applicano le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 2
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.