LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/01/1996
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 6
 (Poteri delle associazioni)
1. Le associazioni riconosciute hanno diritto di accedere ad ogni beneficio previsto dalle leggi regionali in materia agro-silvo-pastorale e di agriturismo; ad esse possono essere affidate funzioni, per l'esecuzione di opere ed interventi di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario e di tutela ambientale del loro patrimonio immobiliare o di quello di singoli proprietari che abbiano a tal fine incaricato l'associazione.