LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/01/1996
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 5
 (Coordinamento tra associazioni e con enti locali)
1. Le associazioni riconosciute ed iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 stabiliscono tra di loro modalità di coordinamento delle rispettive iniziative ed attività sia in via generale che per materie definite di comune interesse.
2. Gli enti locali possono prevedere nei loro statuti forme e modalità di coordinamento e di cooperazione con le associazioni riconosciute.
2 bis. In caso di contestazioni tra Enti pubblici territoriali o non territoriali, da una parte, e una Comunione familiare riconosciuta, dall'altra, circa la titolarità dei diritti di cui all'articolo 2, la Regione, anche su istanza di una sola delle parti interessate, promuove un accordo di natura transattiva con la finalità di garantire la tutela ambientale delle terre, preservare la loro natura agro-silvo-pastorale, promuoverne lo sviluppo e impedirne l'alienazione, la divisione e l'usucapibilità.
2 ter. L'accordo raggiunto tra le parti è approvato, previo parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici, con decreto del Presidente della Regione e può costituire titolo per la trascrizione, l'iscrizione e/o l'annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari.
2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 bis la Regione sostiene le spese relative alla trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari dell'accordo.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016
2Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016
3Comma 2 quater aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016