LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/01/1996
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 2
 (Requisiti per il riconoscimento)
1. Possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica le associazioni e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, aventi sede nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed aventi per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.
2. Il riconoscimento è concesso ai soggetti che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) un numero di aderenti di massima corrispondente alle comunioni familiari o alle famiglie di antico insediamento, già associati, partecipanti o compartecipanti alle associazioni esistenti di fatto, titolari di diritti acquisiti a titolo originario o derivativo sul patrimonio comune, e complessivamente rappresentativo di oltre la metà degli aventi diritto;
b) un patrimonio costituito da beni mobili ed immobili di comune proprietà, acquisito a titolo legittimo, situato in territorio classificato montano, destinato ad attività agro-silvo-pastorale o di agriturismo nonché alle connesse attività di servizio e, quanto ai beni immobili, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo della inalienabilità e della indivisibilità;
c) un atto costitutivo ed uno statuto che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e sulla base degli usi e delle consuetudini localmente osservate, determinino le oggettive condizioni di appartenenza, realizzino un ordinamento interno caratterizzato dai principi della partecipazione e della rappresentanza, della comune e buona amministrazione, della pubblicità delle decisioni, della corretta gestione di bilancio e contabile e dell'autocontrollo.

3. La domanda per ottenere il riconoscimento è presentata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione, previa deliberazione dell'organo sociale competente. La domanda è corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e da ogni altro atto che possa essere richiesto ad integrazione dei documenti presentati.
4. L'istanza di cui al comma 3 può essere proposta anche dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che si siano legittimamente costituiti in associazione anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.