LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA E DELLA RICERCA
Art. 35
1. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 14/1983, e modificato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, e 10 della legge regionale 27 novembre 1986, n. 48, dopo la lettera g) è inserita la seguente: << g bis) Fondazione Centro Ricerche Economiche e Formazione (CREF) con sede in Udine. >>.
2. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5124, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.
Art. 36
 (Borse di studio universitarie per la ricerca nel settore
dell'informatica)
1. Per sostenere lo sviluppo dell'attività di formazione e ricerca a livello universitario nel settore delle scienze dell'informazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per il finanziamento di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca in informatica, istituiti presso le Università del Friuli-Venezia Giulia in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 70 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stipula con le Università interessate apposite convenzioni, aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di attribuzione e fruizione delle borse di studio predette e delle corrispondenti modalità di utilizzazione del finanziamento regionale.
Art. 37
 (Finanziamento straordinario alla
Fondazione musicale "Città di Gorizia")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale "Città di Gorizia" un finanziamento straordinario di lire 300 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 1995, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale.
2. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1995 debitamente approvato dal Consiglio di amministrazione e delle relazioni del Collegio dei revisori e del Presidente sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. La Fondazione musicale "Città di Gorizia" è tenuta a presentare, a dimostrazione dell'avvenuto ripiano del disavanzo cui è finalizzato il finanziamento straordinario di cui al comma 1, una dettagliata relazione, corredata del bilancio consuntivo nel cui esercizio ricada il beneficio del finanziamento straordinario, completa della relazione del Collegio dei revisori, entro il termine che viene indicato nel provvedimento di concessione.
Art. 38
 (Finanziamento straordinario alla Associazione pordenonese
"Pro Pordenone")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione pordenonese "Pro Pordenone" con sede a Pordenone, un finanziamento straordinario di lire 250 milioni a sostegno delle passività che pesano sul medesimo sodalizio.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata del conto consuntivo 1995, regolarmente approvato, dal quale risulti la relativa situazione finanziaria.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 40

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 16, comma 44, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 21, L. R. 4/1999
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
Art. 42
 (Retrocessione di beni del patrimonio indisponibile
all'Amministrazione regionale e ridefinizione di competenza
per i relativi interventi di recupero, restauro e
manutenzione)
1. Il bene immobile del patrimonio regionale indisponibile Villa Ottelio di Ariis di Rivignano, gestito dall'Azienda regionale delle foreste della Regione Friuli- Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è retrocesso all'Amministrazione regionale.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1:
a) l'intervento di recupero statico e funzionale e di adeguamento alla normativa comunitaria del compendio della Villa Ottelio previsto dall'articolo 157, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è realizzato a cura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
b) l'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, disposta dall'articolo 43 della legge regionale 9/1996, a carico del capitolo 3060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è posta a carico del capitolo 1500 del citato stato di previsione, ferma restandone la destinazione per l'intervento di restauro e manutenzione previsto per l'importo di lire 1.000 milioni nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 9/1996.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 22, L. R. 20/2015
Art. 43
 (Iniziative per il cinquantesimo anniversario
di fondazione del Messaggero Veneto)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione di lire 80 milioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di iniziative riguardanti la celebrazione del cinquantesimo anniversario della fondazione del Messaggero Veneto.
2. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa ed erogata previa presentazione all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni di apposita domanda corredata di una relazione illustrativa delle iniziative poste in essere e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Art. 44
 (Contributo straordinario al Centro regionale servizi per la
piccola e media industria)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con particolare riguardo alle lettere c) e d), del comma 1 è autorizzata la concessione al centro regionale servizi per la piccola e media industria di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, di un contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto regionale per la formazione professionale di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione.
2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 avviene sulla base di un programma concordato tra l'Istituto e il Centro ed è approvato dalla Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 11/1999