LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO X
 INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE
E DELL'ARTIGIANATO
Art. 56
 (Criteri per gli interventi a favore della cooperazione)
1. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo del contributo di lire 1.000 milioni assegnato al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione (FINRECO) ai sensi dell'articolo 74, comma 6, nonché per l'utilizzo di mezzi finanziari derivanti dai rientri di fondi già erogati al Consorzio regionale garanzia fidi - ai sensi della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32.
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni del comma 2 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 77, comma 14, L. R. 12/2002
3Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 12, della medesima L.R. 12/2002.