Art. 55
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della
legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'
articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva, su proposta dell'Assessore alla programmazione di concerto con l'Assessore alle autonomie locali, i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati.
4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni della
legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 58, L. R. 12/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 42, L. R. 1/2007