LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 32
 (Contributi straordinari per la realizzazione
di strutture residenziali per anziani)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 51/1993, un contributo straordinario di lire 1.500 milioni finalizzato alla realizzazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in parziale o totale stato di non autosufficienza.
2. Il termine per la presentazione delle domande e i criteri di riparto del contributo sono determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale; in tale deliberazione sono comunque considerate prioritarie l'allocazione della struttura in aree considerate carenti, nonché le domande presentate dai soggetti previsti dal comma 1 a cui partecipino più enti locali anche congiuntamente a soggetti privati. Le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo sono quelle previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
3. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.