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Indice:
L.R. n. 29/1996
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
CAPO II
Art. 9
Art. 10
CAPO III
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
CAPO IV
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
CAPO V
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
CAPO VI
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
CAPO VII
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
CAPO VIII
Art. 50
Art. 51
Art. 52
CAPO IX
Art. 53
Art. 54
Art. 55
CAPO X
Art. 56
Art. 57
CAPO XI
Art. 58
Art. 59
Art. 60
CAPO XII
Art. 61
CAPO XIII
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
CAPO XIV
Art. 81
Art. 82
Leggi regionali
Legge regionale
8 agosto 1996
, n.
29
Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 16/08/1996, N. 019
Data di entrata in vigore:
16/08/1996
Materia:
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 32
(Contributi straordinari per la realizzazione
di strutture residenziali per anziani)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'
articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44
, come sostituito dall'
articolo 16 della legge regionale 51/1993
, un contributo straordinario di lire 1.500 milioni finalizzato alla realizzazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in parziale o totale stato di non autosufficienza.
2.
Il termine per la presentazione delle domande e i criteri di riparto del contributo sono determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale; in tale deliberazione sono comunque considerate prioritarie l'allocazione della struttura in aree considerate carenti, nonché le domande presentate dai soggetti previsti dal comma 1 a cui partecipino più enti locali anche congiuntamente a soggetti privati. Le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo sono quelle previste dalla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46
, come da ultimo modificata dalla
legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13
. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'
articolo 18 della legge regionale 13/1995
, come modificato dall'
articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20
.
3.
Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative