LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 21
 (Criteri per gli interventi di edilizia convenzionata)
1. In applicazione della norma di interpretazione autentica disposta dall'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, al fine di consentire il ripristino dei contributi già assegnati a imprese di costruzione per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, e non concessi a seguito di deliberazioni della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, sono destinati i limiti di impegno autorizzati con l'articolo 64, commi 13 e 15.
2. In applicazione della norma di interpretazione autentica disposta dall'articolo 3 della legge regionale 16/1996, al fine di consentire il ripristino dei contributi già assegnati a imprese di costruzione per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, e non concessi a seguito di deliberazioni della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, è destinato il limite di impegno autorizzato con l'articolo 65, comma 2.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.