LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni oltre i 15.000
abitanti per opere pubbliche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il trentacinque per cento avuto riguardo alla popolazione e attribuendo ai comuni interessati il restante sessantacinque per cento in parti uguali.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dell'articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.