LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VII
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 1/2000
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48
 (Finanziamenti all'Università degli studi di Udine)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine, un contributo di lire 50 milioni volto a supportare lo sviluppo del corso per il diploma universitario in tecnologie alimentari, orientamento, viticoltura ed enologia, nonché l'attività di ricerca e sperimentazione nel comparto agricolo.
2. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in un'unica soluzione, previa presentazione alla Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del bilancio preventivo.
3. È fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, in riferimento al finanziamento concesso, il bilancio consuntivo, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine alle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 6702, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010