LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 11
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni oltre i 15.000
abitanti per opere pubbliche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il trentacinque per cento avuto riguardo alla popolazione e attribuendo ai comuni interessati il restante sessantacinque per cento in parti uguali.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dell'articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.
Art. 12
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni capoluogo
per opere pubbliche o per acquisto di beni immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche o all'acquisto di beni immobili.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il cinquanta per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun capoluogo e per il restante cinquanta per cento sulla base della popolazione della provincia, quali risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.
Art. 13
 (Assegnazione straordinaria alle Province per la
viabilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore delle Province un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 10/1988, relativamente ad iniziative dirette alla realizzazione, al completamento ed all'ammodernamento della viabilità provinciale.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per tre quarti avuto riguardo all'estensione chilometrica totale delle strade provinciali e per un quarto avuto riguardo all'estensione chilometrica delle strade in territorio montano, così come certificato dalle Amministrazioni provinciali.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.
Art. 14
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni lagunari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni di Lignano, di Marano lagunare e di Grado, i cui territori sono oggetto di elevati afflussi turistici e di intenso utilizzo da parte degli operatori della pesca di mestiere, un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il trentacinque per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun comune quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuendo ai comuni interessati il restante sessantacinque per cento in parti uguali.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.
Art. 15
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni fino a 2.000 abitanti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per due terzi, in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per un terzo, sempre in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.