LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 81
 (Modificazione degli articoli 4, 4 bis e 10 e
abrogazione degli articoli 14 e 16, ultimo comma, della
legge regionale 10/1982, e modificazione degli
articoli 77 e 79 della legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 10/1982 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 (Bilancio annuale di previsione)
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.
2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.
3. Tra le entrate e le spese di cui al comma 2 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
4. Le previsioni di spesa di cui al comma 2 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno. >>.

3.
Il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 10/1982, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 32/1989, è sostituito dal seguente:
<< Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 2 ed al comma 3 dell'articolo 4, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio. >>.

4. Nella legge regionale 10/1982 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 14;
b) l'ultimo comma dell'articolo 16, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1986, n. 1.

5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 1997.
Note:
1Commi 5 e 6 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.