LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 59
 (Attuazione del Programma operativo Resider II)
1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Resider II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo definito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6166 dell'1 dicembre 1995 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(96)859 del 16 aprile 1996 sulla base della comunicazione della Commissione agli Stati membri n. 94/C/180/07.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso all'Acega - Azienda comunale elettricità, gas e acqua - di Trieste in base al piano finanziario approvato con la predetta decisione, un finanziamento di lire 11.700 milioni, corrispondenti a 5,85 milioni di ECU, per la realizzazione nella zona industriale di Trieste di un impianto per l'utilizzo delle acque industriali.
3. Alla concessione del finanziamento provvede, su domanda del beneficiario da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale dell'industria. L'erogazione del finanziamento è disposta con le seguenti modalità:
a) un primo anticipo è erogato nella misura del cinquanta per cento, previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori e su presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi;
b) un secondo anticipo è erogato nella misura del quaranta per cento ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a finanziamento;
c) il saldo è erogato ad avvenuta ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.

4. Ai fini della concessione del presente finanziamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 46/1986, in quanto compatibili con i commi 1, 2 e 3.
5. Al finanziamento dell'intervento di cui al comma 2 si provvede:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR in base alla decisione di cui al comma 1;
b) con le risorse assegnate dallo Stato a titolo di cofinanziamento della quota nazionale;
c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario approvato.