LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 31
 (Iniziative a favore degli sfollati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore della Provincia di Udine un finanziamento straordinario di lire 50 milioni per l'anno 1996 da destinare ad iniziative a favore degli sfollati ospitati nel territorio della provincia stessa.
2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Direzione regionale dell'assistenza sociale trasmette al Tavolo di coordinamento regionale, istituito con apposita deliberazione giuntale, la relazione illustrativa e il preventivo di spesa per il parere e il coordinamento dei progetti proposti.
4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.