LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 23
 (Interventi di ripristino funzionale di monumenti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari, sino all'importo complessivo di lire 200 milioni a Comuni ed associazioni legalmente costituite, per gli interventi di ristrutturazione, completamento e ripristino funzionale di monumenti nazionali e loro pertinenze, dedicati ai caduti e dispersi in guerra.
2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.