LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 18
 (Finanziamento straordinario nel settore dello smaltimento
dei rifiuti)
1. In relazione alla situazione di rischio ambientale venutasi a creare a seguito del considerevole ammasso di combustibile alternativo derivato da rifiuti (RDF - Refuse Derived Fuel) presso l'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, al fine di permettere un corretto e rapido smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche del residuo riutilizzabile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 760 milioni a favore del Consorzio proprietario dell'impianto. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli interventi già avviati, purché assunti dopo il 22 marzo 1996, data dell'ordinanza sindacale di rimozione.
2. Al fine di permettere l'avvio della fase di sperimentazione della raccolta differenziata secco/umido collegata con la messa in funzione per l'impianto di compostaggio di Bistrigna in comune di Staranzano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 40 milioni al Comune medesimo. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli oneri relativi alla raccolta differenziata nel primo biennio.
3. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.