LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 28

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente << Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 36/2017
Art. 2

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 180, comma 1, lettera qqq), L. R. 2/2002
2Articolo abrogato da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 22/2012
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 24/2017
Art. 4
 (Norme finanziarie)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1992, come modificato dall'articolo 3, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge regionale n. 34/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 34/1992, come modificato dall'articolo 3, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della medesima legge regionale 34/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-l998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.5. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) capitolo 6105 (1.1.162.2.08.32) con la denominazione "Contributi per la realizzazione del programma regionale delle iniziative promosse dal Club Alpino Italiano (CAI)" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998;
b) capitolo 6106 (1.1.162.2.08.32) con la denominazione "Contributi per il sostegno dell'attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione Speciale del Club Alpino Italiano -(CAI) - Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

4. All'onere complessivo di lire 1.500 milioni, in termini di competenza, derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6107 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
5. Sui precitati capitoli 6105 e 6106 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni e rispettivamente di lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6107.
6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 6105 e 6106 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.
7. Il precitato capitolo 6107 è eliminato dall'elenco n. 1, allegato ai bilanci predetti, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982.