LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1996, n. 26

Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/07/1996
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 6
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dalla presente legge, relativamente alla realizzazione in via definitiva del servizio di telesoccorso-telecontrollo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito - a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4758 (2.1.148.2.08.07) con la denominazione "Spese per la realizzazione del servizio di telesoccorso- telecontrollo" e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di garantire la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo istituito con legge regionale 35/1992, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 500.000.000 fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di pari importo.
5. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500.000.000, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" del precitato stato di previsione della spesa.
6. All'onere complessivo di lire 2.500.000.000, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 500.000.000 per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, derivante dai commi 1 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 36 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 4758 è inserito, a decorrere dall'anno 1997, nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.