Art. 24
(Norme finali e transitorie)
1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione.
2. Le aziende agrituristiche, in possesso di autorizzazione comunale, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per una capienza superiore del 20 per cento a quella prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, hanno diritto ad ottenere, su domanda da presentarsi al Sindaco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, il rilascio della licenza di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale.
2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2.
3 bis. Per l'anno 2025 non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14, comma 3, relativa alla mancata esposizione del marchio agrituristico regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 2 bis aggiunto da art. 91, comma 2, L. R. 13/1998
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 91, comma 3, L. R. 13/1998
4Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 7, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.