LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 4
 (Edifici e strutture destinati all'agriturismo)
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.
2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agrituristica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.
3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.
4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione.
5. La destinazione agrituristica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.
5 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 quater, al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.
5 ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.
5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell' articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e l'installazione di unità abitative mobili, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/2006
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 25/2007
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 25/2007
4Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 3, L. R. 25/2007
5Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 25/2007
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
7Comma 5 quater aggiunto da art. 23, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
8Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 3, comma 16, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole aggiunte al comma 5 quater da art. 3, comma 16, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.