LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 20
 (Riserva di denominazione)
1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all’articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 12. Tale utilizzo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 5. L'utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 11/2014