LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 4
 
1. Nei confronti del daino (Dama dama) e del muflone (Ovis musimon) è ammessa esclusivamente la caccia di selezione per la quale valgono le norme di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993.
2. A decorrere dall'annata venatoria 1998-1999 anche nei confronti del camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) è ammessa esclusivamente la caccia di selezione di cui al comma 1.