LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 15
 
1. Per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27, comma 4, della legge 157/1992, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso l'Amministrazione regionale, davanti alla Commissione prevista dall'articolo 17.
2. Il richiedente l'attestato di cui al comma 1 deve presentare domanda alla suddetta Amministrazione regionale corredata del certificato di residenza e del certificato medico di idoneità fisica all'attività di guardia venatoria volontaria rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.
3. Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente deve presentare, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in sede regionale di una delle associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992, dalla quale risulti la volontà dell'associazione medesima di avvalersi dell'operato del richiedente quale guardia venatoria volontaria.
4.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.