LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 20

Norme urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1996
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 8
 (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato mediante prova selettiva)
1. Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonché per fare fronte agli adempimenti derivanti da accresciute e nuove competenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 10 nel profilo professionale di conservatore del Libro fondiario, 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale, 2 nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di consigliere ingegnere, 6 nel profilo professionale di consigliere urbanista. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.
2. L'assunzione del personale avviene previo superamento di una prova vertente sui seguenti argomenti:
a ante) per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
a) per il profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico: risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, amministrazione del patrimonio, scienza delle finanze;
b) per il profilo professionale di consigliere programmatico statistico: risoluzione di quesiti in materia di economia politica, politica economica, statistica metodologica ed economica;
c) per il profilo professionale di conservatore del Libro fondiario: risoluzione di quesiti in materia di pubblicità immobiliare e diritto privato con particolare riguardo ai Libri II, III, IV e VI del Codice civile, diritto tavolare;
d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia;
e) per il profilo professionale di consigliere geologo: risoluzione di quesiti in materia di geologia generale ed applicata, geografia fisica con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia, legislazione fondamentale in materia geologica;
f) per il profilo professionale di consigliere ingegnere: risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità, idraulica;
g) per il profilo professionale di consigliere urbanista: risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, edilizia pubblica e privata.

2 bis.I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:
Profilo
professionale
Titolo di studio
Consigliere
giuridico
amministrativo
legale
Diploma di
laurea in
giurisprudenza
scienze politiche
economia e commercio
Consigliere
finanziario
contabile economico
Diploma di
laurea in
giurisprudenza
scienze politiche
economia e commercio
scienze economiche
scienze economiche
e bancarie
scienze statistiche
Consigliere
programmatico
statistico
Diploma di
laurea in
giurisprudenza
scienze politiche
economia e commercio
scienze economiche
scienze economiche
e bancarie
scienze statistiche
Conservatore del
Libro fondiario
Diploma di
laurea in
giurisprudenza
scienze politiche
economia e commercio
Consigliere
ispettore forestale
Diploma di
laurea in
scienze agrarie
scienze forestali
scienze naturali
ingegneria
scienze geologiche
scienze biologiche
Consigliere geologoDiploma di
laurea in
scienze geologiche
ingegneria mineraria
scienze forestali
Consigliere
ingegnere
Diploma di
laurea in
ingegneria
architettura
e relativo diploma
di abilitazione
all'esercizio della
professione o, nei
casi consentiti
dalla legge,
certificato di
abilitazione
provvisoria
Consigliere
urbanista
Diploma di
laurea in
ingegneria
architettura
urbanistica e
relativo diploma di
abilitazione
all'esercizio della
professione, qualora
previsto, o, nei
casi consentiti
dalla legge,
certificato di
abilitazione
provvisoria


3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2 bis, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.
3 bis. Ai fini dell' assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:
punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:
100:punti 0,20
101:punti 0,40
102:punti 0,60
103:punti 0,80
104:punti 1
105:punti 1,20
106:punti 1,40
107:punti 1,60
108:punti 1,80
109:punti 2
110:punti 2,20
110 e lode:punti 2,40

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.

3 ter.Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono composte da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima, con funzioni di presidente, e da due esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le funzioni di segreteria sono assolte da dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di segretario.
5. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
6. Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 bis. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 bis.
7. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.
8. Qualora tra i vincitori vi siano dipendenti regionali, i medesimi vengono inquadrati in relazione al sussistere, alla data di approvazione delle graduatorie di merito, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale e al progressivo verificarsi, successivamente a tale data e comunque non oltre la durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato, della disponibilità medesima.
8 bis.In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unità assumibili con rapporto di lavoro a tempo determinato i dipendenti regionali risultati vincitori, con conseguente scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 3, L. R. 42/1996
2Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 4, L. R. 42/1996
3Comma 1 sostituito da art. 21, comma 2, L. R. 47/1996
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 3, L. R. 47/1996
5Comma 8 sostituito da art. 21, comma 4, L. R. 47/1996
6Comma 8 bis aggiunto da art. 21, comma 5, L. R. 47/1996
7Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 31/1997
8Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 31/1997
9Comma 3 sostituito da art. 30, comma 3, L. R. 31/1997
10Comma 3 bis aggiunto da art. 30, comma 4, L. R. 31/1997
11Comma 3 ter aggiunto da art. 30, comma 4, L. R. 31/1997
12Comma 6 sostituito da art. 30, comma 5, L. R. 31/1997
13Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, L. R. 13/1998
14Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2000