LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 20

Norme urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1996
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 4
 (Inquadramenti nel ruolo unico regionale)
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi delle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, 28 agosto 1989, n. 20, 27 dicembre 1991, n. 63, 27 agosto 1992, n. 25, come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, e 17 giugno 1993, n. 47, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti a quelli di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31/1988, per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo; per il personale assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell'articolo 110 della legge regionale 47/1993, per profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere giuridico amministrativo legale.
2. Gli inquadramenti possono essere disposti per un massimo di 20 unità di cui sei nella qualifica funzionale di consigliere, tredici in quella di segretario e uno in quella di coadiutore, in relazione al sussistere, alla data di entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale e al progressivo verificarsi della medesima successivamente a tale data.
3. Il contratto di lavoro del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere inquadrato per mancanza del relativo posto in organico, è prorogato, nelle more del verificarsi della necessaria disponibilità, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
4. Qualora il numero dei posti disponibili in organico sia inferiore a quello degli aventi titolo all'inquadramento, si procede all'inquadramento medesimo secondo l'ordine di collocazione del personale nelle rispettive graduatorie di merito delle selezioni pubbliche in base alle quali sono avvenute le assunzioni.
5. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dal primo giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
6. L'inquadramento del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante recupero dalle graduatorie relative alle selezioni per l'assunzione di personale di cui alla legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25/1992, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 38/1992, e dell'articolo 110 della legge regionale 47/1993, è disposto previo superamento di una prova d'esame i cui criteri e modalità sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
7. Ai fini dell'inquadramento il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d'età.
8. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica d'inquadramento. Trova altresì applicazione il disposto di cui all'articolo 9, commi 2 e 6.
Note:
1Parole aggiunte al comma 8 da art. 29, comma 1, L. R. 31/1997