LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 20

Norme urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1996
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 17
 (Erogazione dell'indennità di buonuscita e relativa
anticipazione)
1. In attesa della nuova disciplina da definirsi in sede di contrattazione sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la Regione è autorizzata ad erogare l'indennità di buonuscita e la relativa anticipazione limitatamente al maturato al 31 dicembre 1995, in forza delle disposizioni di legge in vigore alla predetta data.