LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 20

Norme urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1996
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 15
 (Integrazioni delle procedure di scrutinio della legge
regionale 11/1990)
1. Il personale che risulti utilmente collocato nella graduatoria dei concorsi interni di cui all'articolo 12, rinnovati a seguito di pronuncia giurisdizionale e che, non essendo risultato vincitore del procedimento concorsuale annullato, non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, è inquadrato in soprannumero.
2. All'attuazione delle procedure di cui al comma 1 provvede il Consiglio di amministrazione del personale costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 2, L. R. 10/2002
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 10/2002