LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 20

Norme urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1996
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 14
1. I provvedimenti di inquadramento adottati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11/1990 continuano a spiegare i loro effetti anche successivamente alla definizione delle procedure di rinnovazione del procedimento attuativo dell'articolo 172 della legge regionale 53/1981, fino a quando non trovi definizione legislativa la posizione giuridica di coloro che, già vincitori del concorso annullato, non risultino rientrare tra i vincitori della procedura rinnovata e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta, entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie rinnovate, un disegno di legge che preveda l'inquadramento anche in soprannumero del personale di cui al comma 1 nelle qualifiche conferite con i provvedimenti concorsuali annullati con decorrenza dalla data prevista dai medesimi provvedimenti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 31/1996
2Parole sostituite al comma 1 da art. 76, comma 1, L. R. 1/1998
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 18/1998